Nasce il piano di risparmio collegato ai Buoni Dedicati ai Minori
Piccoli e Buoni offre la massima flessibilità di scelta. Al momento della sottoscrizione, infatti, si potranno scegliere:
- l'ammontare della "rata d'ingresso" (50 euro e multipli);
- l'ammontare delle rate periodiche (50 euro e multipli);
- il giorno di addebito/emissione dei Buoni (il 5 o il 27 del mese);
- la periodicità della rata (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).
In più, in qualsiasi momento è possibile sottoscrivere delle rate extra, che andranno a collegarsi automaticamente ai BFP previsti dal Piano.
L'ultima rata sottoscrivibile sarà quella che cade il mese solare antecedente il compimento dei 16 anni e mezzo del Beneficiario.
Al compimento del 18° anno del Beneficiario, l'importo dei Buoni sottoscritti, maggiorato degli interessi, verrà automaticamente accreditato sul suo Libretto.
Tanti vantaggi:
- assenza di spese e commissioni
- addebiti automatici a partire da 50 euro
- rendimenti competitivi
In più, per tutti coloro che sceglieranno il Piano di Risparmio Piccoli e Buoni con addebito sul Libretto Postale sarà più facile conseguire il Rendimento Oro: sarà necessario, infatti, incrementare la giacenza media annua soltanto del 10% anziché del 35%.
ATTENZIONE
Offerta Doppio Oro: ottenere il Rendimento “Oro” per l’anno 2012 da oggi è ancora più semplice! Per tutti coloro che scelgono il Piano di Risparmio Piccoli e Buoni con addebito sul Libretto Postale la giacenza media annua deve essere incrementata soltanto del 5%.
Gli interessi maturati sui Buoni Fruttiferi Postali sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni.
In base all’art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo.
Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000.