Fondo di solidarietà: sospensione rate mutui per i clienti in difficoltà (ai sensi dell’art.2, commi 475 e ss. della legge del 24/12/2007 e del DM 21/06/2010 n.132)

 

Dal 15 novembre 2010 i titolari di un Mutuo BancoPosta possono presentare richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo presso gli Uffici Postali abilitati alla vendita del prodotto.

 

Secondo quanto definito dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere richiesta per non più di due volte, e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi, dai mutuatari che al momento della richiesta siano in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

 

- titolo di proprietà sull’immobile (sito nel territorio nazionale) oggetto del contratto di mutuo che deve costituire l’abitazione principale del beneficiario;

- titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro;

- indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro;

 

e siano stati interessati da almeno uno dei seguenti eventi:

 

- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato;

- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare;

- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per un importo non inferiore a 5.000 euro;

- interventi edilizi per un importo non inferiore a 5.000 euro;

- aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 20% rispetto alla rata immediatamente precedente.

 

A fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, il Fondo rimborsa alla banca esclusivamente la quota interessi relativa al parametro di riferimento, cioè:

 

- per i mutui a tasso variabile, l’Euribor di durata pari a quella utilizzata nel contratto;

- per i mutui a tasso fisso, il tasso IRS di durata pari alla durata residua del contratto vigente al momento della sospensione dell’ammortamento.

 

A termine del periodo di sospensione i clienti riprenderanno il pagamento delle rate del mutuo incrementate della quota interessi non coperta dal Fondo di solidarietà.

 

Il piano di ammortamento originario verrà prolungato per una durata pari al periodo di sospensione.

 

Per maggiori informazioni rivolgersi agli Uffici Postali abilitati alla vendita del Mutuo BancoPosta.

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