Legislazione e vincoli - Le disposizioni sulla privacy
Panoramica sulle principali disposizioni e garanzie in materia di raccolta ed utilizzo dei dati personali presenti nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Testo unico sulla Privacy D.lg. 30 giugno 2003 nº 196)
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Il testo unico sulla Privacy entrato in vigore all'inizio del 2004 recupera per intero i principi sanciti con la legge n. 675/96 "Tutela della riservatezza delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Definisce come diritto assoluto e inviolabile, tutelato attraverso sanzioni civili, penali e amministrative, la riservatezza delle persone fisiche e giuridiche (comprese le società di capitali, le associazioni riconosciute e gli enti dotati di personalità giuridica).
L'oggetto delle disposizioni di legge è il trattamento dei dati personali. Passato attraverso diversi anni di sperimentazione e confronto con le categorie interessate, l'intero corpo delle disposizioni sulla privacy si è arricchito di norme e giurisprudenze, e il D.lg. 196 ripercorre nella sostanza i principi fissati già dalla direttiva europea del '95, declinando le disposizioni per una serie di casi specifici, cui per ora non appartiene ancora l'utilizzo dei dati a scopo di Direct Marketing, se non in generale e con riferimento al codice di autodisciplina. | ||
I dati personaliI dati personali sono definiti come "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Sono quindi informazioni direttamente associabili a una persona, ente o associazione, di solito attraverso il nome e il cognome. E' importante specificare che il nome e il cognome in sé non sono dati personali ma la "chiave" che permette di associare a una persona fisica le informazioni che la riguardano.
I dati sensibiliUn caso particolare di dati personali sono i dati sensibili, definiti dall'articolo 4 come "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale e etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale e a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale della persona". Per la loro caratteristica, la tutela riservata a questo tipo di dati è particolarmente stretta al punto che la sola autorizzazione dell'interessato non è sufficiente per rendere lecito il trattamento di questo tipo di dati da parte di terzi.
Il trattamentoPer trattamento dei dati si intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati raccolti. La comunicazione e la diffusione sono le modalità particolari di trattamento oggetto delle restrizioni di legge più severe, perché in grado di violare seriamente la Privacy dell'individuo. La comunicazione è "il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione". La diffusione invece è "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione". |
Il garante della privacyIl Garante per la tutela dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente preposta a sorvegliare sull'ottemperanza delle disposizioni di legge e col potere di comminare sanzioni amministrative (oltre alle eventuali sanzioni penali previste nei casi più gravi di violazione denunciati all'autorità ordinaria). E' un organo collegiale presieduto da un Presidente eletto all'interno dei membri.
Si occupa di:
Il Garante esercita una funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, che si esercita:
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