Poste Italiane acquisisce al momento dell'acquisto dei voucher sia il codice fiscale di persona fisica che codice fiscale/partita IVA dell'azienda.
Acquisto con codice fiscale delegato
Se al momento dell'acquisto l'acquirente, in quanto delegato di azienda, presenta un documento in cui è riportato il codice fiscale di persona fisica è necessario:
- presentare una richiesta da parte dell'azienda delegante, compilando il modulo SC53 (scaricabile dal sito Inps.it) alla sede INPS competente, che procederà all'acquisizione della delega;
- accedere, tramite PIN, al sito Inps.it nella sezione lavoro occasionale accessorio/procedure/servizi per consulenti associazioni e delegati - Gestione DNA (Voucher uffici postali), tramite il codice fiscale dell'acquirente/delegato e procedere alle operazioni richieste:
- 1. assegnazione voucher, operazione con la quale il delegato richiede l'assegnazione dei voucher al committente finale (azienda delegante);
- 2. dichiarazione di inizio prestazione con il codice fiscale dell'azienda. L'operazione di dichiarazione vale a fini assicurativi INAIL ed è necessaria per la riscossione dei voucher da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.
Acquisto con codice fiscale/P.IVA azienda
Se al momento dell'acquisto il committente presenta un documento in cui è riportato il codice fiscale o la partita IVA dell'azienda, la richiesta di delega alla sede INPS non è necessaria e il committente accede alla procedura per l'attivazione dei voucher/acquisizione delle prestazioni tramite la partita IVA.
Riscossione dei Buoni Lavoro
I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso gli uffici postali dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale.
Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria Tessera Sanitaria, per la verifica del Codice Fiscale, oltre che un documento di identità in corso di validità. Prima di effettuare il pagamento l'operatore dell'ufficio postale controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal Committente.
Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore. Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS. E' possibile riscuotere i Buoni lavoro da parte dei prestatori entro 2 anni dal giorno dell'emissione.
Attenzione: la mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della '
maxisanzione', di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro').
Il committente deve comunicare tramite i canali indicati anche eventuali variazioni relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell'attività.
I contatti con l'INPS consentono al Committente anche di:
- Verificare se i propri dati sono registrati
- Verificare quali prestazioni sono in corso (da parte del Committente in possesso di PIN)
- Annullare o modificare una precedente comunicazione di Inizio attività (da parte del Committente in possesso di PIN). Se l'annullamento è richiesto lo stesso giorno dell'inizio della prestazione, la comunicazione deve essere effettuata tramite il Contact center o la presso la sede INPS.