La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, tra cui il Presidente, tutti designati dal Fondatore nel proprio novero in rappresentanza dei vertici aziendali e delle relative strutture organizzative interessate per ruolo e competenza alle attività della Fondazione, salvo un componente prescelto tra i soggetti designati congiuntamente dai Partecipanti di cui all’articolo 11 del presente Statuto.
Non sono nominabili, e se nominati decadono dalla carica, come membri del Consiglio di Amministrazione persone interdette, inabilitate, fallite, o condannate a pene che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi dell’art. 2383 cod. civ.
I membri del Consiglio di Amministrazione debbono altresì possedere i requisiti di onorabilità previsti per i consiglieri del Fondatore Poste Italiane SpA.
Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, ossia fino ad approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio della carica, e possono essere riconfermati. I mandati dei componenti del Consiglio di Amministrazione scadono contemporaneamente indipendentemente dalla data del loro insediamento.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
Il Fondatore provvede a sostituire, entro trenta giorni dalla notizia della cessazione, il consigliere che sia venuto meno per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità del Consiglio medesimo; il consigliere così nominato resta incarica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, provvede a:
- approvare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- determinare l’entità del contributo al fondo di gestione a carico dei Partecipanti di cui all’articolo 11 nonché deliberarne l’ammissione;
- individuare le aree di attività della Fondazione:
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Fondazione determinandone i relativi compiti e attribuzioni;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre:
- costituire un “Comitato di Gestione”, su proposta del Segretario Generale, con il compito di supportare e coadiuvare quest’ultimo nella gestione delle attività, delle erogazioni e dei progetti;
- costituire ulteriori Comitati che il Consiglio reputi necessari o utili al funzionamento della Fondazione e al miglior perseguimento delle sue attività.