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Le normative in ambito assicurativo, previdenziale, finanziario e creditizio Le norme nascono per tutelare i soggetti più deboli e a questi sono maggiormente indirizzate.

Perché

Dalle norme obbligatorie (la Costituzione italiana in primis) agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, tutti i principali protocolli internazionali e domestici stabiliscono l’essenzialità dello sviluppo del sistema finanziario ed assicurativo per la stabilità e la prosperità.
Le norme, obbligatorie o volontarie, supportano questo compito, definendo cornici di tutela e di qualità utili a proteggere un sistema tanto importante.
In termini generali, ci sono norme protettive, che evitano che i consumatori vengano intercettati da imprese e intermediari non autorizzati, e norme promozionali, che sanciscono livelli minimi di qualità utili ad evitare servizi o prodotti scadenti.
Il principale scopo delle norme, pertanto, è quello di proteggere l’incontro tra i bisogni dei consumatori e l’offerta di servizi e prodotti del mercato.
Esistono, inoltre, norme volte a indirizzare comportamenti verso forme di risparmio e tutela che le Istituzioni ritengono prioritarie per il benessere collettivo. La fiscalità generale ne è uno dei principali strumenti.
Infine, in alcuni settori sono state emanate norme tecniche di qualità volontarie che innalzano il livello dei requisiti delle norme obbligatorie e forniscono standard più elevati ai quali il mercato può scegliere di conformarsi. Queste norme tecniche sono emanate da organismi specificamente individuati. In Italia, la realizzazione della normazione tecnica di qualità è in capo ad UNI. Uni è un ente privato indipendente, senza scopo di lucro, che esiste da cento anni, è riconosciuto dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea ed è parte delle organizzazioni CEN e ISO, che elaborano le norme tecniche di qualità rispettivamente a livello europeo e mondiale.
 

Cosa

Ogni settore del sistema finanziario dispone di un Corpus Normativo proprio, al quale si abbinano norme trasversali (ad esempio il Codice del Consumo).
Le norme nazionali applicano quelle europee e le adattano al proprio mercato. Alcune norme riguardano imprese e intermediari, altre hanno un impatto diretto sui consumatori. In questa sezione ci occuperemo di queste ultime.
 
Le normative assicurative
La normativa principe che regola il sistema assicurativo è il Codice delle Assicurazioni Private. ll Codice delle Assicurazioni Private è una legge di principi e di attribuzione di poteri che stabilisce le norme fondamentali e definisce le competenze dell'IVASS. Nel corso degli ultimi anni, il Codice ha recepito le indicazioni vincolanti provenienti dalla normativa europea, e nello specifico dalla disciplina “madre” sulla distribuzione assicurativa, la Insurance Distribution Directive (IDD). I principi di base della normativa sono pochi e semplici, e riguardano chi produce e chi distribuisce. Chi realizza un prodotto assicurativo destinato al mercato deve:
  • verificarne la necessità, in termini di soddisfazione di un bisogno,
  • collegarlo ad una specifica fascia di consumatori-utenti (target di mercato),
  • testare l’efficacia del prodotto, anche nell’eventualità di cambiamento di contesto,
  • individuare i distributori coerenti,
  • informare e formare adeguatamente i distributori selezionati,
  • verificare periodicamente il mantenimento delle condizioni iniziali.
 
I distributori dei prodotti assicurativi devono accertarsi che:
  • non vengano distribuiti prodotti assicurativi a consumatori che non fanno parte del target di mercato identificato dalla Compagni assicurativa,
  • non vengano venduti prodotti incoerenti con le richieste ed i bisogni dei clienti,
  • nel corso del tempo la coerenza tra soluzioni e clienti sia confermata.
 
Con questo impianto normativo, ed i controlli che ne conseguono, la tutela per gli assicurati è sostanziale.
 
La normativa previdenziale
Il settore è regolato, principalmente, dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che disciplina le forme pensionistiche complementari. I principi fondanti sono pochi e semplici:
  • L’adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria.
  • Esistono forme complementari ad adesioni collettive, che possono essere regolate da accordi o contratti collettivi di lavoro, e forme complementari ad adesioni individuali.
  • I lavoratori dipendenti possono scegliere di conferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari; tale scelta non è reversibile.
  • L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP.
  • I fondi pensione devono prevedere un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività ed una struttura organizzativa trasparente e adeguata.
  • Le attività di gestione degli investimenti e di pagamento delle pensioni vitalizie sono svolte operando in convenzione con soggetti professionalmente abilitati. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.
  • I soggetti abilitati al pagamento di rendite vitalizie sono Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’erogazione di rendita vitalizie e sono selezionate e convenzionate.
  • La previdenza complementare fruisce di un sistema di agevolazione fiscale: i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
  • Ai lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
 
La normativa finanziaria
La direttiva MiFID II (2014/65/EU) - Markets in financial instruments directive II, disciplina i mercati finanziari dell'Unione europea. Insieme alla MiFIR - Markets in financial instruments regulation (regolamento EU n. 600/2014), costituisce l’insieme delle regole a cui gli stati membri si sono adeguati con l’obiettivo di offrire una maggiore tutela ai risparmiatori. Gli elementi sui quali si fonda il quadro normativo sono:
  • adeguatezza delle scelte di investimento,
  • trasparenza in materia di costi, oneri ed incentivi,
  • trasparenza sulla tipologia di consulenza in materia di investimento prestata dall’intermediario,
  • aggiornamento e mantenimento delle conoscenze e competenza nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento.
 
Inoltre, i distributori dei prodotti di investimento devono accertarsi che:
  • non vengano distribuiti alla clientela prodotti di investimento che non facciano parte del target di mercato identificato delle Società Prodotto,
  • non vengano venduti prodotti incoerenti con le richieste ed i bisogni dei clienti,
  • nel corso del tempo la coerenza tra soluzioni e clienti sia confermata.
 
L’Unione Europea punta sulla consapevolezza dei rischi legati agli investimenti e all’assunzione, da parte dei risparmiatori, dei rischi effettivamente tollerabili. Il profilo di rischio abbinato ad ogni risparmiatore, dopo un questionario di profilazione, indica il livello massimo di rischio entro il quale un intermediario può proporre a questi uno strumento di investimento.
In materia di trasparenza, il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo definisce le informazioni chiave per i PRIIPs (packaged retail investment and insurance-based investments products) cioè i fondi comuni di investimento, le polizze unit linked ed index linked, i prodotti strutturati e le obbligazioni convertibili. All’interno di questo quadro prende forma il KID (Key Information Document) che contiene le informazioni di prodotto con dettaglio di costi e rischi con un linguaggio chiaro e semplice, quindi facilmente comprensibile per tutti gli investitori.
 
La normativa creditizia
La principale norma consiste nel Testo Unico Bancario, che raccoglie tutte le norme in materia bancaria e creditizia. Approvato col D.Lgs 385/1993, viene costantemente aggiornato per mantenerlo al passo con le evoluzioni tecnologiche e del mercato. Il T.U.B. coordina e disciplina sia l’esercizio delle attività finanziarie sia gli intermediari deputati al loro svolgimento; rimangono invece escluse le leggi concernenti l’intermediazione mobiliare e la tutela della concorrenza.
Oltre all’attività di Vigilanza Prudenziale (volta a favorire la concorrenza ed evitare situazioni di crisi nel mercato, che possano ribaltarsi sui consumatori), una particolare attenzione del T.U.B. è dedicata alla trasparenza e correttezza dei rapporti tra Banche, Intermediari e i Clienti. I temi affrontati sono molti, tra questi:
  • I contenuti della pubblicità a prodotti e servizi
  • I contenuti e le modalità di redazione dei contratti
  • I contenuti, le modalità e le tempistiche delle comunicazioni ai clienti
Chi si pronuncia con maggiore dettaglio sulla tutela del rapporto tra Intermediari e Clienti, è la Banca d’Italia, che nel suo documento “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e finanziari – Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti”, definisce tutte le regole ed i comportamenti che devono essere rispettati dagli Intermediari e dai loro incaricati, anche al di fuori delle dipendenze (“fuori sede”), o mediante “tecniche di comunicazione a distanza”.
Le norme di trasparenza di Banca d’Italia contengono, inoltre, le procedure di governo e controllo sui prodotti che recepiscono gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio, del 22 marzo 2016.
In base a ciò, è previsto che chi realizza un prodotto destinato al mercato deve:
  • individuare le classi di clientela, (il “mercato di riferimento” o “target market”), per le quali il prodotto è destinato, e quelle per le quali non è considerato adatto;
  • elaborare e offrire prodotti che siano adeguati, coerenti e utili rispetto agli interessi, agli obiettivi, alle caratteristiche e al grado di alfabetizzazione finanziarie del target market;
  • condurre test per valutare gli impatti che si possono avere sul target market, prima che un nuovo prodotto sia offerto, o che uno già esistente sia modificato in modo sostanziale;
  • attuare verifiche periodiche sull’adeguatezza e l’efficacia dei prodotti, rispetto al loro target market per rimediare, eventualmente, alle carenze riscontrate.
Riguardo la distribuzione è previsto, inoltre, che:
  • i prodotti siano offerti solo a clienti appartenenti al target market di riferimento (eventuali eccezioni devono essere motivate),
  • gli addetti abbiano livelli di conoscenza, competenza e capacità adeguati a stabilire l’appartenenza del cliente a un target market, per offrire correttamente il prodotto.
A questa normativa sono soggetti anche i prodotti e servizi offerti e collocati da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio di Bancoposta, (con l’esclusione della raccolta del risparmio, effettuata per conto di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi)
 
La normazione tecnica di qualità
Le norme tecniche realizzate da UNI in tema di finanza, credito, assicurazione e previdenza riguardano la consulenza, ossia la pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale. Pur essendo volontarie, costituiscono un riferimento per inquadrare la consulenza in una cornice di servizio efficace. La norma tecnica sulla pianificazione è la UNI ISO 22222: 2008 e nasce a seguito della normativa internazionale ISO.
 

Come

Se è indubbio che un consumatore non possa essere esperto di norme obbligatorie o volontarie, è altrettanto vero che si possa chiedere al distributore quali sono le principali normative che entrano in gioco nella consulenza e nell’intermediazione, e come vengano rispettate sostanzialmente.
Le norme, infatti, nascono per tutelare i soggetti più deboli e a questi sono maggiormente indirizzate.